DIFFERIMENTO DELLE DATE DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA 2016 E 2017

A seguito dell’entrata in vigore dell’art.23 comma 1 Lettera E –ter della L.n. 55/2019, la ripresa della riscossione delle tasse automobilistiche regionali non versate per gli anni tributari 2016 e 2017, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, per i soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, residenti nelle zone Terremotate nell’Agosto e Ottobre 2016, avviene come segue:

  1. Pagamento dell’intero importo della tassa automobilistica in un’unica soluzione entro il 15/10/2019 (data ultima di rientro della sospensione stabilita dai commi 10 e 10 bis dell’art.48 del D.L.189/2016 e ss.mm. ii), come di seguito riportato:
  2. Anno tributario 2016: pagamento entro il 15/10/2019 mediante bollettino postale N. 1041505643, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare;
  3. Anno tributario 2017: pagamento entro il 15/10/2019 mediante bollettino postale N. 1041505643, indicando nel bollettino rata n. 1 come unica rata da pagare.
  4. Anno tributario 2016 e 2017: Pagamento di cinque rate di pari importo presso gli Uffici di Poste Italiane, secondo le modalità esplicitate nell’Allegato A alla presente determinazione, al fine della corretta imputazione del pagamento nell’archivio regionale delle tasse automobilistiche, con adesione alla modalità rateale da parte del contribuente interessato mediante effettuazione del versamento della 1° rata entro il 15 Ottobre 2019 (data ultima di rientro della sospensione di cui ai commi 10 e 10 bis dell’art. 48 del D.L.n.189/2016 e ss.mm.ii.) Le successive quattro rate andranno versate come segue:

 La seconda rata, entro il 15 Novembre 2019 ;

 La terza rata, entro il 16 Dicembre 2019;

 La quarta rata, entro il 15 Gennaio 2020;

 La quinta rata entro il 17 Febbraio 2020

Dal 18 Febbraio 2020, saranno inibiti i pagamenti rateali in parola, in quanto la data del 17 Febbraio 2020 è la data ultima concessa per eseguire la rateizzazione di cui trattasi. Fermo restando il versamento della prima rata entro il 15/10/2019, sarà considerato assolto il pagamento della tassa automobilistica non versata per gli anni tributari 2016 e 2017 di cui all’oggetto, se alla data del 17/02/2020 l’importo della tassa automobilistica per la targa interessata e per ognuno degli anni tributari 2016 e 2017, versato ratealmente, risulterà interamente pagato. In caso contrario, se alla data del 17/02/2020 l’intero importo dovuto non risulterà pagato in tutto o in parte, all’importo della tassa automobilistica dovuta, saranno applicate le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa

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Pagina aggiornata il 04/07/2019

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