ART. 24 LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22 OTTOBRE 2018: MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE AREE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL 22 OTTOBRE 2018

Art. 24

(Misure urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici del 2016.
Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 38
“Norme sul governo del territorio” e successive modifiche)

1. Al fine di scongiurare fenomeni di abbandono del territorio, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche, che presentano una percentuale superiore al cinquanta per cento di edifici dichiarati inagibili con esito E rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, è consentita, previa autorizzazione comunale, l’installazione di strutture abitative temporanee ed amovibili, sul medesimo sito o altro terreno di proprietà ubicato nel territorio dello stesso comune con qualsiasi destinazione urbanistica, da parte dei proprietari dell’immobile inagibile.

2. Le spese relative all’installazione e manutenzione delle strutture di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.

3. In considerazione delle caratteristiche temporanee ed amovibili delle strutture di cui al comma 1, per l’installazione delle stesse non è richiesto alcun titolo abilitativo, ad eccezione delle autorizzazioni di cui al presente articolo. Per le medesime ragioni non è richiesta altresì la conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore non derogabili, a carattere sovraordinato.

4. L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa purché sussistano le seguenti condizioni:

a) il richiedente sia proprietario di un immobile dichiarato inagibile con ordinanza comunale a seguito degli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi e classificato con esito E;

b) il richiedente ovvero altro componente familiare, anche non convivente, non risulti già assegnatario delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) e non usufruisca del contributo di autonoma sistemazione (CAS);

c) il richiedente ovvero altro componente familiare anche non convivente non disponga a qualsiasi titolo di altro immobile ad uso abitativo libero e agibile nel medesimo comune;

d) il richiedente intenda fattivamente ricostruire l’immobile dichiarato inagibile;

e) la superficie utile coperta dalla struttura abitativa temporanea non sia superiore a 60 mq;

f) il richiedente si impegni, mediante apposita dichiarazione, a rimuovere le strutture installate una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell’immobile distrutto o gravemente danneggiato dal sisma e a rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono, entro il termine di validità del titolo abilitativo rilasciato per la ricostruzione dell’immobile dichiarato inagibile, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio dello stesso;

g) il richiedente abbia acquisito, qualora necessari, i titoli di legittimazione derivanti dalla normativa sovraordinata, non derogabile;

h) nel sito individuato dal richiedente per l’installazione della struttura abitativa temporanea e amovibile deve sussistere la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria. Gli eventuali oneri sono a carico del richiedente.

5. I soggetti che vogliano richiedere il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di strutture abitative temporanee e amovibili di cui al presente articolo devono presentare all’ufficio comunale competente il progetto con allegata la documentazione di seguito elencata:

a) istanza a firma del richiedente, corredata da una dichiarazione sottoscritta attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4;

b) copia della scheda AeDES o della scheda FAST, di cui all’allegato 1 all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 novembre 2016, n. 405 (Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016), attestante la classificazione E dell’immobile, nonché della conseguente ordinanza comunale di inagibilità;

c) dimostri di aver presentato istanza all’Ufficio speciale per la ricostruzione per l’ottenimento del decreto di ricostruzione dell’immobile dichiarato inagibile ovvero una dichiarazione che attesti la mancata presentazione della suddetta istanza non dipendente dalla volontà del richiedente, indicando le cause ostative;

d) dichiarazione di impegno a rimuovere entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori di ricostruzione dell’edificio distrutto o gravemente danneggiato dal sisma la struttura installata ed a ridurre in pristino l’originario stato dei luoghi, ovvero entro i termini stabiliti dal comma 4, lettera f);

e) eventuali titoli di legittimazione di cui al comma 4, lettera g);

f) dichiarazione asseverata del tecnico che dimostri la possibilità di allaccio ai servizi pubblici esistenti quali rete elettrica, idrica e fognaria, e che non siano necessarie opere di urbanizzazione a carico del comune per la fruibilità del bene;

g) relazione tecnica sullo smaltimento dei reflui e il rispetto delle normative di settore;

h) relazione tecnica sulle opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi e con relativa quantificazione economica.

6. L’ufficio comunale, in persona del responsabile designato, rilascerà l’autorizzazione entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 4. In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione nei termini previsti, trova applicazione il silenzio assenso di cui all’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

7. Nel caso in cui la struttura autorizzata non venga rimossa nei termini prescritti, l’ufficio comunale competente invierà al proprietario della struttura una diffida ad adempiere. Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni dal ricevimento della diffida, la struttura sarà considerata a tutti gli effetti abusiva e soggetta al regime sanzionatorio previsto dalle vigenti normative in materia.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previa intesa con il Ministero competente in materia di beni e attività culturali, predispone le linee guida per il corretto inserimento paesaggistico delle strutture abitative temporanee, volte alla definizione delle cantieristiche e dei requisiti minimi necessari delle stesse e finalizzate all’ottenimento del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, ove necessario. La Regione promuove, altresì, intese finalizzate all’individuazione di procedure in via d’urgenza per il rilascio dell’autorizzazione di cui al periodo precedente.

9. Alla l.r. 38/1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 49 è inserito il seguente:

Art. 49 bis

(Progetti di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma)

1. Ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma di cui all’allegato 1 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche, i programmi di intervento o di opere pubbliche ovvero di opere di interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico anche in variante agli strumenti urbanistici vengono approvati in sede di Conferenza di cui all’articolo 16 dello stesso decreto.

2. Nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non sia conforme alle norme di tutela paesaggistica deve essere preliminarmente espletata la procedura di cui all’articolo 18 ter, comma 1, lettera b)ter della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche.”;

b) dopo il comma 3 bis dell’articolo 55 è inserito il seguente:

“3 ter. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016, ricadenti nei comuni della Regione individuati nell’allegato 1 del d.l. 189/2016 convertito dalla l. 229/2016, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) e dell’articolo 10, comma 1, lettera c) del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche.”.

Pagina aggiornata il 03/12/2018

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