Il contributo, sulla base dell’Ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017, può essere riconosciuto:
a) in favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E, che, alla data degli eventi sismici, risultavano adibite ad abitazione principale.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (ai sensi dell’art. 13, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a cui rinvia l’ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017)
b) in favore del conduttore, del comodatario o dell’assegnatario, di unità immobiliari danneggiate o distrutte dal sisma e classificate con esito E, purché alla data degli eventi sismici erano adibiti a residenza anagrafica ovvero ad abitazione principale, abituale e continuativa del conduttore del comodatario o dell’assegnatario. Unità immobiliari concesse in locazione sulla base di un contratto regolarmente registrato ovvero concesse in comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa, mediante atti aventi data certa anteriore al verificarsi degli eventi sismici che hanno determinato l’inagibilità totale dell’unità immobiliare.
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Pagina aggiornata il 29/06/2017