COVID-19 e attività selvicolturali. Art. 8 del Regolamento regionale n. 7/2005 – Proroga dei termini di validità di dodici mesi delle autorizzazioni e comunicazioni di inizio attività di cui all’articolo 7, comma 1 e comma 4 del Regolamento regionale n. 7/2005, inerenti le attività forestali riconducibili alle competenze amministrative degli Enti destinatari delle funzioni – Comuni e Province.
Link alla Determinazione della Regione Lazio