Carissimi Concittadini e Concittadine,
la situazione emergenziale che si è venuta a creare a causa del diffondersi del Coronavirus obbliga tutti noi ad adottare una serie di precauzioni e a rispettare quanto prescritto dal Decreto della Presidenza dei Ministri del 08.03.2020 e dalla successiva Ordinanza della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020. Si riportano di seguito i provvedimenti adottati, raccomandando a tutti l’attuazione ed il rispetto di quanto negli stessi prescritto.
Nello specifico, per quanto riguarda la Nostra Amministrazione, Vi invito a recarVi presso gli Uffici Comunali solo ove strettamente necessario e previo appuntamento, precisando sin d’ora che l’ingresso presso la sede Comunale sarà regolamentato in maniera tale da garantire il rispetto di tutte le necessarie prescrizioni. Negli altri casi Vi invito a contattare il personale dipendente al numero di telefono 0746.80429 o tramite posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito istituzionale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020
ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.
ART. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19
- Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;
- b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
- f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
- g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d);
- h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonchè le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
- p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
- q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
- v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
- z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
ART. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
- b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
- c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’ al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.
REGIONE LAZIO ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. Z00004 del 08/03/2020
MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA INDIRIZZATE ALLE PERSONE PROVENIENTI DALLE ZONE INDICATE DAL DPCM 8 MARZO 2020 E RIENTRANTI NELLA REGIONE LAZIO E ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE
- Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
- i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;
- ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;
iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;
- iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:
- avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
- indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
- Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.
- E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:
-piscine, palestre, centri benessere.
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
- Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020.
Il Sindaco
Franca D’Angeli
ORDINANZA REGIONE LAZIO 8 MARZO 2020
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