INFORMATIVA RIASSUNTIVA SULLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DEL LAZIO

Carissimi Concittadini e Concittadine,
la situazione emergenziale che si è venuta a creare a causa del diffondersi del Coronavirus obbliga tutti noi ad adottare una serie di precauzioni e a rispettare quanto prescritto dal Decreto della Presidenza dei Ministri del 08.03.2020 e dalla successiva Ordinanza della Regione Lazio n. Z00004 del 08.03.2020. Si riportano di seguito i provvedimenti adottati, raccomandando a tutti l’attuazione ed il rispetto di quanto negli stessi prescritto.

Nello specifico, per quanto riguarda la Nostra Amministrazione, Vi invito a recarVi presso gli Uffici Comunali solo ove strettamente necessario e previo appuntamento, precisando sin d’ora che l’ingresso presso la sede Comunale sarà regolamentato in maniera tale da garantire il rispetto di tutte le necessarie prescrizioni. Negli altri casi Vi invito a contattare il personale dipendente al numero di telefono 0746.80429 o tramite posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito istituzionale.
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 marzo 2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

 

ART. 2 Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano  le  seguenti misure:
  2. a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in  cui  è  coinvolto  personale sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilità è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività  convegnistica o congressuale;
  3. b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli  cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
  4. c) sono sospese le attività di  pub,  scuole  di  ballo,  sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali  assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  5. d) è sospesa l’apertura dei musei e  degli  altri  istituti  e luoghi della cultura di cui all’articolo  101  del  codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio 2004, n. 42;
  6. e) svolgimento delle  attività  di  ristorazione  e  bar,  con obbligo, a carico del gestore,  di  far  rispettare  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  con  sanzione  della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  7. f) è fortemente raccomandato presso  gli  esercizi  commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e  al  chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali  da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità  contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone,  nel  rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro  tra  i visitatori;
  8. g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo,  sia  pubblico  sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle  sedute  di  allenamento  degli  atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali  casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a  contenere  il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport  di base e le attività  motorie  in  genere,  svolti  all’aperto  ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui all’allegato 1, lettera d);
  9. h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi  educativi  per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto  legislativo  13  aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine  e grado,  nonchè  la  frequenza  delle  attività  scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni  di Alta  formazione   artistica   musicale   e   coreutica,   di   corsi professionali, anche regionali, master, università  per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso  la  possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi  dalla sospensione i corsi post universitari  connessi  con  l’esercizio  di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in  formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina  generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonchè  le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e  della  difesa  e dell’economia e delle finanze, a  condizione  che  sia  garantita  la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d).  Al  fine  di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
  10. p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;
  11. q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze  sanitarie   assistite   (RSA), hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  è  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che è  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  12. u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal  Ministero  della salute,  d’intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilità  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi  regimi  in  modo  da evitare  l’uscita  e  il  rientro   dalle   carceri,   valutando   la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
  13. v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  14. z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

ART. 3 Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

  1. b) e’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita,  di  evitare  di  uscire dalla  propria  abitazione  o  dimora  fuori  dai  casi  di   stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali  non  sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);
  2. c) si raccomanda di limitare, ove  possibile,  gli  spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
  3. d) ai soggetti con sintomatologia da infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e  di  limitare  al  massimo  i  contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  4. m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso  in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico,  come identificate  dall’Organizzazione  mondiale della sanità, deve comunicare  tale circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonche’  al  proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera    Le modalità di trasmissione dei dati ai  servizi  di  sanità  pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica  i riferimenti dei nominativi e  dei  contatti  dei  medici  di  sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico  dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli  operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la  trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

 

REGIONE LAZIO ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. Z00004 del 08/03/2020

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA INDIRIZZATE ALLE PERSONE PROVENIENTI DALLE ZONE INDICATE DAL DPCM 8 MARZO 2020 E RIENTRANTI NELLA REGIONE LAZIO E ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

  1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
  2. i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;
  3. ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;

iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;

  1. iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:
  2. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
  3. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
  4. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
  5. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.
  6. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività:

-piscine, palestre, centri benessere.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
  2. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020.

Il Sindaco
Franca D’Angeli

 

 

DPCM 8 MARZO 2020

ORDINANZA REGIONE LAZIO 8 MARZO 2020

 

Attenzione Attenzione

Questo è un sito demo e il template di questa pagina non è ancora disponibile.

Controlla se è disponibile il layout su Figma, il template HTML tra le risorse del modello o consulta il documento di architettura (OSD 65kb) per costruire il template in autonomia.

Pagina aggiornata il 09/03/2020

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Skip to content