Al fine di favorire il rientro nelle unita’ immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per gli edifici con danni lievi non classificati agibili secondo la procedura AeDES oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile e che necessitano soltanto di interventi di immediata riparazione, i soggetti interessati possono, previa presentazione di apposito progetto e asseverazione da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalita’ tra il sisma e lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno, effettuare l’immediato ripristino della agibilita’ degli edifici e delle strutture. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo provvede il Commissario straordinario.