CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ABITATIVO IN SOTITUZIONE DEL C.A.S.

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CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ABITATIVO IN SOTITUZIONE DEL C.A.S.

Data:

11 Settembre 2024

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Si porta a conoscenza della cittadinanza che, con  Ordinanza DEL Commissario Straordinario sisma n. 197 del 24 luglio 2024, è stato istituito il CONTRIBUTO PER IL DISAGIO ABITATIVO FINALIZZATO ALLA RICOSTRUZIONE che, a far data dal 1° settembre 2024, sostituirà il Contributo Autonoma Sistemazione (C.A.S.).

In particolare, in attuazione dell’art. 11 del citato D. L. 91/2024 (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma del 2016 nel Centro Italia) è stato disposto che: “1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

  1. 2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione" in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto altresì con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, deve essere sgomberata per l'esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici ovvero per la ricostruzione.

Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici di cui al presente comma dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica”.

 

In virtù delle intervenute modifiche, il Comune di Accumoli provvederà, con apposita istruttoria a verificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione del nuovo contributo emergenziale e, con successivi singoli provvedimenti, formalizzerà l’eventuale l’interruzione del pagamento del contributo stesso.

 

Ultimo aggiornamento: 11/09/2024, 14:13

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