NUOVE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DEL LAZIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 2020, N. 6, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, APPLICABILI SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE.

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
  2. Sull’intero territorio  nazionale  e’  vietata  ogni  forma  di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
  3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti  all’aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Si riportano, di seguito, le misure individuate nell’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020, che sono pertanto imposte su tutto il territorio nazionale:
a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da

comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;

  1. b) ai soggetti con sintomatologia da infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato  di  rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  2. c) divieto assoluto di mobilita’  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;
  3. e) si raccomanda ai datori di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
  4. f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  5. g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;
  6. h) sono sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e  le  attivita’  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita’  di  svolgimento  di attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in medicina generale, nonche’  delle  attivita’  dei  tirocinanti  delle professioni    Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento sociale, e’ da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l’infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;
  7. i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui  all’allegato  1  lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
  8. l) sono chiusi i musei e gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all’art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  9. m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita’  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalita’  a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
  10. n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 00 alle 18.00, con obbligo, a carico del  gestore,  di predisporre le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione;
  11. o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalita’  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
  12. p) sono sospesi i congedi ordinari del  personale  sanitario  e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a livello regionale;
  13. q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita’ di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;
  14. r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche’  gli  esercizi   commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilita’  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  le richiamate strutture dovranno  essere    La  chiusura  non  e’ disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e’  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all’allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
  15. s) sono sospese le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
  16. t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento dirigenziale e’ disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione  della  sospensione,  la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

 

REGIONE LAZIO ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. Z00004 del 08/03/2020

MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA INDIRIZZATE ALLE PERSONE PROVENIENTI DALLE ZONE INDICATE DAL DPCM 8 MARZO 2020 E RIENTRANTI NELLA REGIONE LAZIO E ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE

  1. Tutte le persone che nei quattordici giorni antecedenti alla data di pubblicazione del DPCM 8 marzo 2020 hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:
  2. i) di comunicare tale circostanza al numero unico regionale dedicato 800 118 800, servizio che si coordina con il Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente, in raccordo con il medico di medicina generale (“MMG”) ovvero col pediatra di libera scelta (“PLS”) secondo le disposizioni di cui all’ordinanza 2/2020;
  3. ii) di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza fino alla valutazione a cura del Dipartimento di Prevenzione;

iii) le disposizioni di cui ai precedenti punti i) e ii) non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche sopra individuate siano operatori del SSR laziale, tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’ordinanza del Presidente della Regione 3/2020;

  1. iv) in caso di comparsa di sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’ordinanza 2/2020, qui riportate per comodità di lettura:
  2. avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
  3. indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
  4. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale trasferimento in ospedale.
  5. Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55/2020, dei Comuni e delle AASSLL, i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province indicate al punto 1 con destinazione aeroporti e le stazioni ferroviarie, anche dell’Alta velocità del territorio regionale.
  6. E’ disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al DPCM 8 marzo 2020, la sospensione sul territorio regionale delle seguenti attività: -piscine, palestre, centri benessere.
  7. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento é punito ai sensi dell’art.650 del codice penale.
  8. Resta salvo quanto previsto dall’ordinanza 2 del 26 febbraio 2020 e dall’ordinanza 3 del 6 marzo 2020.

Pagina aggiornata il 10/03/2020

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